ART. 1 – Denominazione, sede, durata

  1. È costituita, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (di seguito denominato Codice del terzo Settore) e successive modificazioni, l’associazione di promozione sociale denominata “FARE CIVICO APS”, da ora in avanti detta anche “Associazione”.
  2. L’inserimento dell’acronimo “APS” nella denominazione sociale e l’utilizzo dell’indicazione di “associazione di promozione sociale” o di “APS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico sono subordinati all’iscrizione dell’Associazione nella relativa sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS)”.
  3. Essa ha sede legale in Via Francesco Zingales, 86 nel comune di San Donà di Piave (VE). Il trasferimento della sede, nell’ambito dello stesso comune, non comporta modifica statutaria.
  4. L’Associazione ha durata illimitata e la sua struttura è democratica.
  5. È in facoltà̀ dell’associazione aprire sezioni locali.

ART. 2 – Scopo, finalità e attività

  1. L’Associazione è autonoma, apolitica e aconfessionale, non ha scopo di lucro ed è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l’Associazione promuove: la realizzazione di iniziative di carattere culturale, educativo e ricreativo rivolte alla diffusione dei valori dell’educazione civica, della cultura, dell’arte, della musica, dell’integrazione sociale e del benessere individuale e sociale; lo sviluppo urbano ed economico della città e del suo territorio mediante modalità che mettano al centro la qualità della vita dei cittadini; l’innovazione e la sostenibilità in tutte le sue molteplici declinazioni.
  2. L’Associazione persegue le proprie finalità mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale, di cui all’art. 5, comma 1, Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

    • d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
    • e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
    • f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
    • g) formazione universitaria e post-universitaria;
    • h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
    • i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
    • k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
    • l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
    • p) servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c) , della legge 6 giugno 2016, n. 106;
    • t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
    • t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
    • u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
    • w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
  3. L’associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, solo laddove sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.
  4. L’Associazione può esercitare l’attività di raccolta fondi secondo quanto previsto dall’art. 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L’attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.
  5. L’associazione può svolgere, ex art. 6 del Codice del Terzo Settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all’attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio direttivo che, osservando le eventuali delibere dell’assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto articolo 6 e dalle relative disposizioni attuative.

ART. 3 – Organi sociali

Sono organi dell’associazione:

  • L’Assemblea dei soci;
  • Il Consiglio direttivo;
  • Il Presidente;
  • Il Consiglio dei Probiviri (ove nominato);
  • L’organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all’art. 30 del Codice del Terzo Settore;
  • L’organo di revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all’art. 31 del Codice del Terzo Settore.

ART. 4 –Associati

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero degli associati dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l’Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore e reintegrare detto numero minimo entro un anno.
Possono aderire all’Associazione tutte le persone fisiche (e le associazioni di promozione sociale) che ne condividono gli scopi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.
Non è ammessa la categoria degli associati temporanei.
La quota associativa è intrasmissibile.
I diritti di partecipazione all’Associazione non sono trasferibili.
Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio direttivo una domanda contenente: indicazione completa delle proprie generalità; la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi; la dichiarazione di impegno al versamento della quota associativa.
Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite dall’Associazione e le attività di interesse generale.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati.
In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione e comunicarla all’interessato.
L’attività degli associati deve essere libera e volontaria e prestata prevalentemente in forma gratuita.
Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

ART. 5 – Diritti e doveri degli associati

I soci hanno il diritto di:

  1. di concorrere all’elaborazione e di approvare il programma di attività dell’associazione;
  2. partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione rispettandone le norme del presente statuto e quelle contenute negli eventuali regolamenti interni;
  3. usufruire di tutte le agevolazioni e concessioni dell’Associazione;
  4. di eleggere, direttamente o per delega, gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
  5. di essere informati sulle attività dell’associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata;
  6. di esaminare i libri sociali;
  7. di frequentare i locali dell’associazione.

I soci hanno il dovere di:

  1. rispettare lo statuto sociale, gli eventuali regolamenti e ogni altra norma emanata dagli organi direttivi dell’Associazione;
  2. versare la quota sociale entro il mese di febbraio di ogni anno o entro 30 giorni dall’iscrizione;
  3. risolvere ogni questione o controversia esclusivamente nell’ambito dell’Associazione attraverso i suoi organi, pena l’espulsione dall’associazione.

ART. 6 – Perdita della qualifica di associato

La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale o dalla perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l’adesione all’Associazione o per causa di morte.
L’associato può sempre recedere dall’Associazione, dandone comunicazione in forma scritta al Consiglio direttivo il quale dovrà adottare un’apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato. Il recesso avrà effetto a partire dalla data di delibera del Consiglio direttivo medesimo.
Costituiscono causa di applicazione di sanzioni disciplinari (tra cui la esclusione) il mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari, o delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi preposti dell’Associazione o in generale l’assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrari agli interessi morali o materiali dell’Associazione e ai principi di democrazia interna, in tutti i casi in cui possa derivare un danno, di qualunque natura, anche morale, all’Associazione.
In tali casi, il Consiglio direttivo dell’Associazione, valutato il comportamento del singolo socio, potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:

  • a) richiamo scritto;
  • b) inefficacia temporanea e sospensione per un periodo di tempo determinato non superiore ad un anno;
  • c) inefficacia definitiva ed esclusione dall’Associazione.

Il Consiglio direttivo adotterà i provvedimenti disciplinari di cui sopra tenuto conto della gravità della condotta o infrazione commessa e degli eventuali episodi di recidiva della medesima o di altra condotta o infrazione. Il Consiglio direttivo dovrà prima contestare per iscritto al socio l’addebito così che egli abbia la possibilità di presentare, nei successivi 10 giorni, al Consiglio direttivo controdeduzioni e difese per un riesame della singola posizione, con facoltà anche di chiedere di essere sentito personalmente.
All’esito del riesame (in caso di esito negativo di quest’ultimo) o, in mancanza di istanze di riesame da parte del socio, al termine del periodo di 10 giorni di cui sopra, il provvedimento disciplinare potrà essere adottato dal Consiglio direttivo. Di esso dovrà essere data comunicazione scritta al socio, il quale, entro 15 giorni dall’avvenuta ricezione, potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri dell’Associazione ovvero, nel caso in cui l’organo non sia stato istituito, all’Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile. I provvedimenti sanzionatori non sono sospesi in pendenza di ricorso.
Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro 2 mesi decorrenti dall’inizio dell’esercizio sociale comporta l’automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.
Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART.7 – Assemblea

L’assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione, in essa hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e in regola con il versamento della quota associativa.
Ciascun associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio conferendo delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione con allegata copia di un documento d’identità del delegante in corso di validità. Ciascun associato potrà essere portatore di una sola delega.
L’assemblea si potrà riunire a distanza, anche in forma mista, e gli associati potranno esprimere il voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare la loro identità.
L’assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio ed è convocata dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare, ai recapiti risultanti dal libro degli associati, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza, e contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione. La documentazione relativa all’ordine del giorno da discutere in assemblea dovrà essere trasmessa con congruo anticipo e comunque almeno 3 gg prima della data di convocazione dell’adunanza.
L’assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno 1/10 degli associati o quando il Presidente o il Consiglio direttivo lo ritengono necessario. In tali casi, il Presidente provvede alla convocazione dell’adunanza, nel rispetto delle modalità di cui al precedente comma, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’assemblea dovrà tenersi entro 30 giorni dalla convocazione
L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento, nonché l’eventuale trasformazione, scissione, o fusione dell’Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
Delle riunioni dell’Assemblea è redatto il verbale il quale, sottoscritto dal Presidente o dal VicePresidente e dal verbalizzante, è poi trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di riceverne una copia tramite mezzo idoneo a certificarne la trasmissione.
L’assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
L’assemblea delibera a maggioranza dei voti degli associati presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
Per modificare l’atto costitutivo o lo statuto occorre la presenza di almeno 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Le proposte di modifica dell’atto costitutivo e dello statuto possono essere presentate all’assemblea da uno degli organi o da almeno cinque associati.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione o la devoluzione del patrimonio della stessa occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Le deliberazioni assunte dall’Assemblea in conformità al presente statuto o agli eventuali regolamenti obbligano tutti gli associati, anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

ART. 8 – Compiti dell’assemblea in sede ordinaria

L’assemblea ha i seguenti compiti:

  1. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
  2. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  3. delibera in merito alla eventuale costituzione del Collegio dei Probiviri e ne nomina i relativi membri;
  4. approva il bilancio;
  5. stabilisce l’ammontare delle quote associative e degli eventuali contributi a carico degli associati;
  6. determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
  7. approva il programma di attività proposto dal Consiglio;
  8. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  9. delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
  10. approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  11. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
  12. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L’assemblea vota normalmente per alzata di mano. Su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto. In tal caso il Presidente si avvarrà di due scrutatori scelti tra i soci presenti.
L’elezione dei componenti del Consiglio direttivo da parte dell’assemblea avviene sulla base di candidature proposte nel suo seno e accettate dal soggetto indicato, o di autocandidature espresse, purché queste siano presentate con un anticipo di almeno 48 ore dalla prima convocazione dell’Assemblea. I soci esprimeranno le loro preferenze indicando un numero di candidati che può variare da zero al numero di componenti che devono essere eletti nel direttivo. La modalità di voto verrà decisa di volta in volta dal Presidente. Risulteranno nominati i candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità per l’assegnazione di uno o più posti si adotterà dapprima un approccio che favorisca la parità di genere all’interno del Consiglio direttivo e se tale applicazione non dovesse risultare risolutiva si procederà ad un ballottaggio tra i soli nominativi che risultano ancora a parità di voti.

ART. 9 – Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo, sono in ogni caso vietati rimborsi di tipo forfetario.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.
L’associazione è tenuta ad assicurare i volontari di cui si avvale, anche occasionalmente, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 10 – Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è l’organo responsabile della gestione dell’Associazione e cura collegialmente tutta l’attività associativa.
Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri eletti dall’Assemblea, ivi compreso il Presidente. La maggioranza dei membri del Consiglio direttivo deve essere scelta tra le persone fisiche associate. Si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall’art. 2382 cc.
Il Consiglio direttivo si riunisce entro 15 giorni dall’elezione assembleare per provvedere alla nomina, tra i suoi componenti, a maggioranza di voti e per alzata di mano, del Presidente, del VicePresidente, del Segretario e del Tesoriere. Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
Il Consiglio direttivo dura in carica 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili. La sostituzione di uno o più componenti del Consiglio direttivo o l’aggiunta di nuovi non comportano la decadenza di tali cariche, ad eccezione dei casi in cui siano lo stesso Presidente o VicePresidente a dimettersi (dal ruolo o dal Consiglio direttivo) o non si dimetta in blocco la maggioranza dei componenti del Consiglio direttivo.
Il Consiglio direttivo può cooptare altri membri, tra gli associati e non, in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi con solo voto consultivo.
Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni due mesi. Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell’ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 10 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta trasmessa con mezzo idoneo a documentarne la trasmissione. In casi di particolare urgenza tale organo può essere convocato con solo 2 giorni di preavviso rispettando le formalità qui espresse.
La convocazione del Consiglio direttivo può̀ avvenire anche su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti. In tal caso, il Presidente deve provvedere alla convocazione, con le modalità̀ di cui al precedente comma, entro 10 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro 20 giorni dalla convocazione.
Il Consiglio direttivo è regolarmente costituito con la presenza della metà più̀ uno dei componenti effettivi. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
Il Consiglio direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. Ad esso, in particolare, competono:

  • eleggere il Presidente;
  • eleggere gli eventuali vice presidenti;
  • nominare il Segretario;
  • nominare il Tesoriere;
  • fissare le norme per il funzionamento dell’associazione;
  • sottoporre all’approvazione dell’assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
  • determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’assemblea, promuovendone e coordinandone l’attività̀ e autorizzandone la spesa;
  • accogliere o respingere, a suo insindacabile giudizio, le domande degli aspiranti associati;
  • ratificare, nella prima riunione utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.

I contratti conclusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza dell’associazione in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, con la medesima possono essere annullati su domanda dell’assemblea o del Consiglio direttivo, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo. Le decisioni adottate dal Consiglio direttivo con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con l’associazione, qualora le cagionino un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni dagli amministratori e, ove esistenti, dai soggetti previsti dall’art. 2477. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione (art. 2475-ter C.C. richiamato dall’art. 27 del C.T.S.).

ART. 11 – Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei rapporti interni e in quelli esterni, nei confronti dei terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo tra i propri membri e con votazione a maggioranza dei medesimi.
Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e può essere riconfermato.
Il Presidente cessa dalla carica per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dal Consiglio direttivo con la maggioranza dei presenti.
Il Presidente compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione in nome e per conto dell’Associazione e ha potere di firma e di delega, convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio direttivo dell’associazione, in caso di necessità e urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo sottoponendoli alla ratifica dello stesso nel corso della prima riunione utile.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione in caso di assenza, impedimento o cessazione dalla carica.

ART. 12 – Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

  • provvede alla tenuta e all’aggiornamento del registro degli associati;
  • provvede al disbrigo della corrispondenza;
  • è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali e del collegio arbitrale;
  • può convocare il Consiglio direttivo e l’Assemblea dei soci, su delega del Presidente;
  • provvede alle comunicazioni verso i soci;
  • gestione dei dipendenti.

ART. 13 – Tesoriere

Il Tesoriere coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

  • predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio entro il 30 aprile di ogni anno;
  • provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell’associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle uscite con l’indicazione nominativa dei soggetti eroganti e di coloro ai quali è stata effettuata l’erogazione;
  • provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese, in conformità alle decisione del Consiglio.

ART. 14 – Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è l’organo di garanzia statutaria e di giustizia interna dell’Associazione.
Il Collegio è composto da tre membri effettivi e due supplenti che subentrano in caso di dimissioni o decadenza dall’incarico dei membri effettivi, nominati dall’Assemblea dei Soci al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo, tra soggetti dotati di indubbia moralità, anche tra non soci. Tali membri eleggono un Presidente al loro interno. La durata del Collegio coinciderà con quella del Consiglio direttivo in carica.
Si pronuncia sulle decisioni di espulsione dei Soci in conformità a quanto previsto dall’art. 6 e sulla regolare applicazione delle norme statutarie.
Il Collegio senza alcuna formalità di procedura, purché nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, si pronuncia (salvo ove diversamente previsto nel presente Statuto) entro il termine massimo di 30 giorni dalla ricezione della relativa richiesta/ricorso, eventualmente prorogabili di altri 15 giorni.
Di ogni seduta è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, nominato di volta in volta, il verbale che verrà approvato seduta stante.
Il ricorso al Collegio dei Probiviri costituisce condizione di procedibilità per poter adire l’Autorità giudiziaria ordinaria in relazione alle materie deferite al Collegio medesimo ai sensi del presente Statuto.

ART.15 – Organo di controllo e Organo di revisione

Quando obbligatorio ai sensi dell’art. 30 del Codice del Terzo Settore, l’assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo.
I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 c.c., devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2 dell’art. 2397 c.c.. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.
Ove istituito, l’Organo di controllo tiene, a propria cura, un libro delle adunanze e deliberazioni che sarà conservato presso la sede dell’associazione.
Quando obbligatorio ai sensi dell’art. 31 del Codice del Terzo Settore, l’Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.
L’incarico della revisione legale di conti può essere affidato all’Organo di controllo ai sensi dell’art. 30, comma 6, Codice del Terzo settore.

ART. 16 – Risorse economiche e patrimonio dell’associazione

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da tutti i beni mobili e immobili, materiali e immateriali, pervenuti all’associazione a qualsiasi titolo. Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi e altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell’Associazione.
L’associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

  1. quote e contributi degli associati;
  2. eredità, donazioni e lasciti;
  3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
  4. contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
  5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  7. erogazioni liberali degli associati e di terzi;
  8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
  9. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale, ammesse ai sensi del d.lgs n. 117/2017.

L’associazione è tenuta, per almeno tre anni, alla conservazione della documentazione, con l’indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) del precedente primo comma, nonché della documentazione relativa alle erogazioni liberali se queste sono finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.
I fondi sono depositati presso l’istituto di credito stabilito dal Consiglio.
Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente o del Tesoriere.
L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
In caso di estinzione o scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART.17 – Bilanci

L’anno sociale e l’esercizio finanziario coincidono con l’anno solare e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea che deciderà a maggioranza di voti.
Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore.
Il bilancio, qualora l’associazione non risulti iscritta nel registro delle imprese, dovrà depositare il bilancio presso il registro unico nazionale del Terzo settore.
Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale, ed essere messo a disposizione dei revisori dei conti almeno venti giorni prima dell’adunanza dell’assemblea.
Il bilancio consuntivo deve essere condiviso con gli associati almeno 15 giorni prima della seduta di presentazione.
L’eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.
A norma dell’art. 14 del CTS, nel caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro, l’associazione dovrà depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all’articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell’attività esercitata e delle dimensioni dell’ente, anche ai fini della valutazione dell’impatto sociale delle attività svolte.
Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano superiori a centomila euro annui, l’associazione dovrà in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

ART.18 – Libri sociali

A norma dell’art. 15 CTS, l’associazione, oltre alle scritture prescritte negli artt. 13, 14 e 17 (scritture contabili e bilancio e registro dei volontari) dovrà tenere:

  • libro degli associati e dei volontari;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo, di eventuali altri organi sociali.

I libri saranno consultabili in forma cartacea presso la sede sociale, o in forma digitale presso i canali istituiti dall’associazione.

ART.19 – Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni, nonché, in quanto compatibili, dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.